Mercato dei cereali • Semi e derivati.
TITOLO I: GENERALITÀ
Art. 1 – Campo di applicazione
Alla Associazione Granaria e della Alimentazione è demandato l’ufficio di conciliare o decidere per arbitrato di equità irrituale secondo le norme in appresso indicate, con particolare riferimento agli usi e consuetudini in atto sulla Piazza di Torino, tutte le controversie sorte in dipendenza di affari, commissioni e mediazioni:
- fra i Soci della Associazione, in forza dell’impegno da essi assunto nella domanda di ammissione;
- fra i Soci ed i non Soci, qualora nel contratto da cui trae origine la vertenza sia inserita la clausola
- compromissoria che richiama le norme del presente regolamento;
- fra i non Soci che stipulino atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato dal presente regolamento.
Art. 2 – Scopo
Il seguente regolamento disciplina il procedimento istituito, presso la Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino per la soluzione di controversie relative a compravendite , affari, commissioni, mediazioni, prestazioni, e consulenze professionali, riferentesi a cereali, farine, legumi, semi, foraggi, mangimi, concimi chimici, imballaggi, prodotti affini a quelli elencati, loro sottoprodotti e loro derivati e in genere a prodotti dell’agricoltura e delle industrie relative e comunque tutto ciò che può essere oggetto di trattativa sul mercato dei cereali.
La risoluzione può essere raggiunta per Conciliazione o per Arbitrato.
L’Arbitrato è irrituale: le deliberazioni degli Arbitri hanno valore convenzionale come se fossero concordate tra le Parti.
Gli Arbitri decidono quali mandatari amichevoli compositori, ex bono et aequo, con facoltà di transigere e non sono tenuti a pronunciarsi secondo norme procedurali al di fuori di quelle del presente Regolamento.
Art.. 3 – Ruoli degli Arbitri
Sono di diritto Arbitri di parte, tutti i Soci ordinari e frequentatori che conservino in atto tale facoltà.
Sono Terzi Arbitri e possono fungere da Arbitri Unici, quei Soci effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo della Associazione, in numero non superiore a trenta e scelti tra le persone che per la loro specifica attività commerciale, competenza ed integrità, diano affidamento di poter assolvere il mandato loro affidato.
Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati: nel caso di loro dimissioni od impedimento, verranno sostituiti.
Art. 4 – Vigilanza e sede
La Presidenza dell'Associazione sovrintende e sorveglia l'esatta applicazione del presente Regolamento. Lo svolgimento delle procedure deve sempre avvenire nella sede della Associazione.
TITOLO II: CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Art. 5 – Procedura
Le Conciliazioni e gli Arbitrati devono essere stilati secondo le norme prescritte dal presente regolamento. Le une e gli altri devono avvenire nelle sedi previste all’Art. 4.
Art. 6 – Conciliazione
La Conciliazione è ammessa tutte le volte che si tratti di contestazione riflettente l’entità di una differenza o di un ammontare a qualsiasi titolo dovuto da una delle Parti.
La Conciliazione avverrà a mezzo di Delegati nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti col medesimo procedimento stabilito per la nomina degli Arbitri dal successivo Art. 7.
La Segreteria della Associazione prenderà nota della avvenuta conciliazione dopo che i Delegati suddetti le avranno consegnato il Verbale di Conciliazione debitamente sottoscritto.
Art. 7 – Arbitrato
Gli Arbitrati saranno irrituali. Essi si svolgeranno a mezzo di Tre Arbitri nominati uno per ciascuna della Parti ed il Terzo dai primi due. Non potrà essere Arbitro di parte chi non fa parte della Associazione Granaria e della Alimentazione o di altra Associazione consorella legata da patto di reciprocità.
Art. 8 – Modalità e termini
Le richieste di arbitrato e la nomina dell’arbitro dovranno essere fatte con le modalità e nei termini stabiliti dal relativo contratto e dal presente regolamento.
Art. 9 – Componimento amichevole della controversia
Prima di iniziare lo svolgimento del giudizio, il Collegio arbitrale deve adoperarsi per un amichevole componimento tra le Parti: tale tentativo, ove il Collegio ne ravvisi l’opportunità, può rinnovarsi anche durante lo svolgimento del giudizio.
Di tali tentativi si dà atto in verbale. Nel caso in cui si raggiunga il componimento, l’accordo verrà firmato dalle Parti, dai componenti il Collegio arbitrale e dal Segretario.
In difetto di Conciliazione, gli arbitri assegnano alle Parti i termini per produrre ulteriori documenti e per presentare eventuali memorie e repliche. Gli Arbitri procedono quindi alla istruzione probatoria. Gli atti istruttori possono essere delegati dal Collegio, per deliberazione unanime, ad uno dei propri componenti.
Art: 10- Domanda arbitrale
Per radicare l’Arbitrato, la Parte o il suo rappresentante a ciò formalmente incaricato, dovrà farne richiesta alla sua Controparte entri i termini contrattuali; dovrà inoltre inviare alla Segreteria dell’Associazione, a mezzo raccomandata, copia delle richiesta di arbitrato, entro il termine di sei mesi dalla data di inoltro della stessa, unitamente a copia del contratto dal quale ha avuto origine la controversia.
La Segreteria della Associazione, sulla base di tale documentazione, provvederà alla stesura dell’atto di compromesso che verrà inviato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Parte che ha richiesto l’Arbitrato che dopo averlo completato con i quesiti, ed averlo sottoscritto, accompagnandolo con le relative competenze, lo rispedirà a mezzo lettera raccomandata o lo riconsegnerà alla Segreteria entro il termine perentorio di quindici giorni correnti dalla data di ricevimento ( trenta giorni per la parte residente in un paese europeo, sessanta giorni per la parte residente in un paese extra europeo.
Art. 11 – Compromesso: sottoscrizione della parte avversa
L’Atto di compromesso sottoscritto dalla Parte richiedente, verrà inviato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura della Segreteria, all’altra Parte che dovrà completarlo, sottoscriverlo e consegnarlo o inviarlo alla Segreteria stessa a mezzo di lettera raccomandata entro i termini perentori previsti dall’ Art. 10.
Sarà quindi cura della Segreteria comunicare per iscritto alla Parte che ha promosso l’Arbitrato i quesiti posti dall’altra Parte.
Art. 12 – Documenti: termini di presentazione
Eventuali ulteriori documenti, regolarmente numerati, dovranno essere consegnati alla Segreteria dell’Associazione, a cura delle Parti o degli Arbitri, non oltre la data fissata per la prima riunione del Collegio arbitrale, data che sarà comunicata alle Parti a cura dei rispettivi Arbitri.
Art. 13 – Arbitrati di qualità e condizionamento: termini
Per gli Arbitrati di qualità e condizionamento, in luogo dei termini e delle modalità previste dagli Art. 10 e 11, valgono i termini e le modalità previste dai relativi contratti
Art. 14 – Mancata sottoscrizione del Compromesso della Parte convenuta
Qualora la Parte Convenuta in arbitrato, non addivenisse alla consegna o all’invio dell’atto di Compromesso debitamente firmato e accompagnato dalle relative competenze, entro il termine previsto dall’Art. 11, tutte le volte che il contratto lo indichi espressamente o faccia riferimento ai Contratti-Tipo Nazionali Interassociativi o agli usi di Piazza di Torino, il Presidente o chi ne fa le Veci, a richiesta e spese dell’altra Parte e contro deposito di tutte le competenze ed i diritti relativi, rinnoverà l’invito, a mezzo lettere Raccomandata con avviso di ricevimento ed in caso di controversia per la qualità e condizionamento per telegramma o telex, fissando altresì un termine, passato il quale il Presidente procederà alla firma dell’atto di compromesso in luogo e vece della Parte che non lo avrà sottoscritto e della quale Egli assumerà la veste di mandatario. In mancanza di contratto sottoscritto dalle Parti, sarà considerata valida ed operante agli effetti di cui sopra, la Conferma del mediatore purché redatta sui modelli tipo editi dalla Associazione o da Terzi, ma su autorizzazione scritta della stessa e sia trasmessa, entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell’affare:
- a) per lettera semplice se la compravendita riguarda due Soci
- b) per lettera raccomandata senza busta, nel caso di arbitrati radicati tra non Soci o tra un Socio ed un non Socio.
Art. 15 – Mancata nomina dell’Arbitro
Per il caso in cui vi sia rifiuto di una delle Parti a nominare od istruire l’Arbitro, il Presidente, con procedura e nei termini di cui all’articolo precedente, addiverrà anche alla nomina dell’Arbitro mancante e, pure in tale caso, il Presidente assumerà la veste di mandatario della Parte inadempiente.
Nel caso in cui i due primi Arbitri comunque nominati non si accordino per la nomina del Terzo Arbitro, detta nomina sarà devoluta al Presidente.
Art. 16 – Termini per la deliberazione arbitrale
Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione entro trenta giorni correnti dalla data in cui avranno accettato, con la firma dell’atto di Compromesso, il mandato di Arbitro.
Il Presidente, quando lo reputi opportuno, avrà facoltà di prorogare il detto termine fino ad un massimo di altri sessanta giorni correnti. Qualora nei trenta giorni correnti od entro il termine stabilito dal Presidente , gli Arbitri non avessero emessa la decisione, il Consiglio Direttivo della Associazione, su istanza anche di una sola delle Parti interessate, sospenderà per un periodo di almeno tre mesi gli arbitri che non hanno ottemperato al loro mandato e le Parti avranno diritto dalla nomina di un nuovo Collegio Arbitrale. Dopo che un Arbitrato sia stato concluso, il verbale contenente la relativa decisione, dovrà essere firmato dagli arbitri o almeno dalla maggioranza di essi e depositato alla segreteria della Associazione per essere conservato in archivio ed inviato in copia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle Parti e consegnato agli Arbitri del collegio giudicante.
All’Arbitro che abbia accettato il mandato e che si rifiuti di procedere all’arbitrato, di sottoscrivere la decisione presa o di depositarla alla Segreteria, Il Consiglio Direttivo della Associazione, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare la sospensione temporanea dall’ufficio di Arbitro.
Art.17 – Interrogatorio delle Parti
Durante le operazioni di arbitrato, le Parti od una sola fra di esse, ad istanza loro o dei loro arbitri, potranno essere sentite dal Collegio arbitrale anche a mezzo di loro incaricati, ma in nessun caso potranno presenziare alla discussione fra gli Arbitri ed alla loro decisione.
Art. 18 – Capacità ad essere Arbitro.
L’Arbitro il quale abbia con le Parti un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o che abbia interesse nella compravendita della merce di cui è oggetto l’arbitrato, sia come Compratore che come Venditore o loro Agente, oppure come mediatore o Sorvegliante allo sbarco, Ricevitore, Speditore, Vettore, Agente marittimo o Assicuratore, ha l’obbligo di declinare immediatamente tale sua incompatibilità e di rinunciare al mandato. Se ciò non avrà fatto, la decisione arbitrale di cui trattasi, sarà nulla ed il Consiglio Direttivo della Associazione, ad istanza della Parte, procederà a termini dell’Art. 16 secondo comma.
Quando però le dette condizioni di incompatibilità siano conosciute dalle Parti e queste non le abbiano opposte prima dell’inizio delle operazioni arbitrali, la decisione avrà il suo pieno effetto.
Le controversie tutte che potessero insorgere relativamente alle disposizioni del presente articolo, saranno decise inappellabilmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Responsabilità.
L’Associazione Granaria e gli Arbitri, nell’esplicazione delle loro funzioni, non contraggono responsabilità alcuna.
Art. 20 – Tariffe – Diritti – Compensi.
I compensi, da percepirsi collettivamente dagli Arbitri per ogni arbitrato per qualità e condizionamento, saranno indicati dalle tariffe opportunamente stabilite e pubblicate dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà inoltre i diritti spettanti alla Associazione. Quando si tratti di qualsiasi altra controversia, gli Arbitri potranno stabilire a loro giudizio i compensi sopra indicati.
Gli Arbitri stabiliranno volta per volta la proporzione nella quale detti compensi dovranno essere corrisposti da ciascuna delle Parti.
I diritti e le spese di Segreteria di competenza della Associazione, saranno in ogni caso corrisposti solidamente dalle Parti, anche se l’arbitrato, una volta radicato, per un qualsiasi motivo non dovesse avere più corso.
Art. 21 – Non Soci: possibilità di richiedere l’arbitrato.
Gli arbitrati, le analisi e le verifiche potranno essere richieste anche dai non Soci i quali, con tale loro richiesta verranno ad accettare senz’altro tutte le disposizioni del presente regolamento.
TITOLO III ESECUZIONE DELLE DECISIONI ARBITRALI – SANZIONI
Art.. 22 – Termini per l’esecuzione – Sanzioni
Le decisioni arbitrali dovranno essere eseguite entro quindici giorni correnti dalla data del loro ricevimento se i Contraenti risiedono entrambi in Italia, entro trenta giorni correnti se anche uno solo di essi risiede in un paese europeo.
Qualora una delle Parti non esegua, nei termini su indicati, una decisione arbitrale presa secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Arbitrale della Associazione Granaria e della Alimentazione e divenuta definitiva a termini del regolamento stesso, il Consiglio Direttivo della Associazione, su domanda scritta dell’altra Parte, si accerterà della realtà della inesecuzione ed avutane conferma, provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi o altro presso la sua sede per conto della Parte inadempiente, sia socio o non socio e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione per quanto abbia relazione con i contratti stipulati o i rapporto intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
Del provvedimento preso verrà dato avviso:
- a) alle Parti interessate ed alla Deputazione di Borsa di Torino, per lettera raccomandata;
- b) alle Associazioni consorelle ed alla Borsa o Sede di Mercato organizzato del luogo di origine, per lettera semplice;
- c) a tutti i Soci della Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino, mediante affissione
all’apposito Albo.
Le Parti esonerano l'Associazione Granaria e della Alimentazione da qualunque responsabilità per tale comunicazione.
Art. 23 – Reciprocità
Non verrà accettata alcuna domanda di arbitrato, analisi, verifiche od altro da Ditte o Persone che siano in stato di inadempienza di fronte a decisioni arbitrali emesse da Associazioni con le quali la Associazione Granaria e della Alimentazione abbia al riguardo impegni di Reciprocità e da queste comunicate alla Associazione stessa, fatta eccezione per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima dell’arrivo della detta comunicazione.
Art. 24 – Decadenza da socio per inadempienza.
Qualora la Parte inadempiente sia Socio della Associazione Granaria e della Alimentazione e la sua inadempienza si protragga oltre quattro mesi dalla data in cui gli viene applicato il provvedimento previsto nei precedenti articoli, lo stesso sarà dichiarato decaduto da Socio su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 25 – Obbligatorietà dell’Arbitrato
Salvo che il contratto fra le Parti non contenga una clausola compromissoria che faccia esplicito e valido riferimento ad altra Associazione consorella, le controversie sorte tra i Soci della Associazione granaria e della Alimentazione devono essere risolte mediante Arbitrato da esperirsi presso la stessa, anche quando non esiste contratto o conferma del Mediatore. In tale caso la Parte interessata dovrà fornire alla Presidenza, che deciderà inappellabilmente, prove sull'esistenza dell’affare. Qualora uno dei Soci non aderisse all’arbitrato propostogli, il Presidente della Associazione, a richiesta dell’altro Socio, darà corso alla procedura Arbitrale di ufficio con le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.
Art. 26 – Modifiche del Regolamento.
Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata con deliberazione dell’Assemblea presa con le modalità previste dallo Statuto della Associazione Granaria e della Alimentazione.
Art. 27 – Inappellabilità
La decisione arbitrale, attesa la sua natura di atto convenzionale tra le parti, è inappellabile.